La permuta: descrizione generale

Cos'è la permuta


La permuta è la più antica forma negoziale: corrisponde infatti al baratto, utilizzato nei secoli precedenti alla nascita e allo sviluppo della moneta come forma di misurazione del valore delle cose. I primi agglomerati sociali, infatti, ricorrevano alla permuta per soddisfare le proprie esigenze e i propri bisogni. Successivamente, con l’arrivo della moneta, la permuta è divenuta sempre più marginale, lasciando spazio alla compravendita.
Negli ultimi mesi, però, inizia ad acquisire sempre maggior importanza, soprattutto per le spese di maggior rilievo, a causa della crisi, e della generale sfiducia nel valore della moneta. 
L’art 1552 del nostro codice civile, definisce la permuta come quel tipo di contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento di beni o altri diritti da un contraente all’altro. La permuta è un contratto bilaterale, ovvero dove vi sono due parti. Questo non vuol dire, però, che ogni parte non possa esser costituita da più soggetti. All’art 1555 viene operato un rinvio quasi totale alla disciplina della vendita, e in forza di tale rinvio, è stata ritenuta ammissibile anche la permuta di cosa futura ex art 1472 del nostro codice. 
La permuta di cosa futura è uno dei contratti di permuta più frequenti. Essa viene operata di solito dai costruttori che scambiano un appartamento che deve essere ancora costruito, con il terreno, in modo da non chiedere finanziamenti esterni. Si tratta di una tipologia di contratto consensuale. Generalmente a conclusione del contratto viene redatto un verbale di consegna. Qualora la cosa futura sia un bene eventuale o addirittura improbabile, non ci si troverà più di fronte ad un contratto di permuta, ma si tratterà di un contratto aleatorio. Molto importante ai fini della realizzazione il contratto, venire a sapere il momento esatto della venuta in essere del bene futuro. 
La permuta può essere pura, o con conguaglio. E’ pura se si verifica solo il trasferimento reciproco di beni o altri servizi. Si tratta di permuta con conguaglio, qualora non essendovi equivalenza economica tra i due beni o servizi, sia necessaria una compensazione economica. In questo caso ci si trova di fronte ad una permuta che racchiude in sé anche alcune caratteristiche della compravendita. Se il valore del conguaglio è superiore a quello del bene permutato non ci si troverà di fronte ad una permuta con conguaglio, ma di fronte ad una vera e propria compravendita. 
Questo tipo di finta permuta viene posta in essere molto spesso nel mercato immobiliare. 
 


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