La permuta in diritto

Definizione della permuta in diritto


La permuta viene disciplinata all’interno del  Codice Civile, nel Libro IV delle obbligazioni, al Titolo III dei singoli contratti, Capo III “Della Permuta”, negli articoli dal 1552, al 1555. 
La nozione dell’istituto della permuta è delineato nell’articolo 1552 del codice civile che lo descrive come “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”. La permuta rappresenta la “successione” in epoca moderna, del cosiddetto baratto, in quanto viene trasferita la proprietà di un cosa (o di altri diritti) in cambio di un’altra.
A differenza della vendita, quindi, che è per definizione scambio di cosa contro prezzo, nella permuta la proprietà non viene trasferita in cambio di denaro, ma di un’altra cosa. 
Per questo istituto, comunque, vengono applicate le norme stabilite nella vendita, in quanto compatibili, come stabilito dall’art. 1555 del codice. Viene disciplinata in particolare l’evizione, che prescinde dalle normative sulla vendita. L’evizione rappresenta la perdita del possesso di un bene da parte del compratore, qualora sopraggiunga un’altra persona che abbia maggiori titoli. 
L’evizione nella permuta, è disciplinata dall’articolo 1553, che stabilisce che se il “permutante ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.Per quanto riguarda la garanzia per l’evizione, viene riconosciuto al permutante il diritto a risolvere il contratto, ed eventualmente a risarcire il danno, anche per le spese voluttuarie, in caso fosse in mala fede. 
Per quanto riguarda le spese e le altre accessorie della permuta,  a differenza di quanto avviene nella vendita, salvo accordi differenti, sono a carico dei contraenti in parti uguali. La permuta, come stabilito testualmente dal codice, è un contratto bilaterale, cioè tra due parti, con la caratteristica di essere ad esecuzione istantanea. Inoltre è un contratto ad effetto reale, con attribuzioni corrispettive. 
Come nel caso della vendita, può produrre degli effetti obbligatori strumentali. Per quanto riguarda la forma, seguendo il principio dell’autonomia contrattuale, non c’è formalismo, salvo specifici casi stabiliti per legge, quindi sono i privati a scegliere la forma adatta. 
Questo tipo di contratto viene utilizzato di rado in campo commerciale, ma ha acquistato nuova vitalità in campo dell’edilizia.
Alcuni ipotesi di permuta causa di conflitto, sono quelle dello scambio di monete, la permuta di monete contro denaro di carta, la cosiddetta permuta con conguaglio.
 


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